1. È costituita con Atto Pubblico una Società Medico-scientifica di Telemedicina e di Sanità elettronica denominata: "Società Italiana Telemedicina e sanità elettronica", in sigla SIT e di seguito indicata anche come la Società o l’Associazione.
2. La Società si configura come associazione giuridicamente non riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopi di lucro.
3. L’Associazione è disciplinata dagli articoli 14 e 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dall’Atto Pubblico di costituzione, dal presente Statuto sociale e da quanto previsto in materia di Società Medico-scientifiche dal Ministero della Salute.
4. La Società ha sede legale e sociale centrale in Roma, ma possono essere aperte sedi sociali periferiche su tutto il territorio dello Stato italiano.
Art. 2 - Finalità
1. La Società, nel rispetto dell’articolo 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e da quanto previsto dal Ministero della Salute in tema di Società Medico-scientifiche opera per il perseguimento di attività culturale e di promozione sociale e senza finalità sindacali.
2. In particolare la Società, munendosi di tutti gli strumenti necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto dello Statuto sociale, si propone, in concreto, la crescita culturale e professionale dei Medici e degli Operatori sanitari, nonché il miglioramento dell'erogazione e della fruizione dei servizi sanitari ai Cittadini, contribuendo così all’innalzamento della qualità della loro vita, attraverso l’attuazione delle seguenti finalità:
Incrementare gli studi, le sperimentazioni e le ricerche nel campo della Telemedicina e della sanità elettronica:
favorendo i contatti tra gli studiosi, gli esperti e i cultori della materia;
promuovendo progetti, ricerche e sperimentazioni indirizzate verso l’integrazione, il monitoraggio e la gestione dei pazienti, nonché l’educazione degli stessi e del personale medico e sanitario. Tali sperimentazioni si avvarranno di sistemi che consentano un pronto accesso alla consulenza specialistica ed alle informazioni dei pazienti, indipendentemente da dove il paziente risieda o da dove le informazioni provengano;
agevolando, mediante attività e strumenti d'informazione, documentazione e comunicazione,anche basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie, quali la pubblicazione di riviste periodiche e/o occasionali, newsletter, libri e bollettini informativi, la diffusione delle conoscenze in materia di Telemedicina e di sanità elettronica;
organizzando congressi, convegni, riunioni, seminari, tavole rotonde, inchieste, corsi di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di preparazione e quant’altro inerente alla Telemedicina ed alla sanità elettronica;
assegnando premi o borse di studio a giovani ricercatori meritevoli, nonché promuovendo il finanziamento di ricerche scientifiche, studi clinici, progetti e sperimentazioni inerenti alla Telemedicina ed alla sanità elettronica.
Proporre criteri, standard, tecnologie, metodologie, linee guida e protocolli d’uso relativi allo sviluppo della Telemedicina e della sanità elettronica nel nostro Paese ed alla gestione delle informazioni sanitarie che viaggiano in rete.
Studiare le problematiche, specie riguardo alla privacy ed alla clinical governance, inerenti alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di moderni sistemi informativi sanitari che si avvalgano dell’innovazione tecnologica, in particolare quella messa a disposizione dall’information & Communication Technology (ICT).
Sviluppare studi e ricerche sulla formazione continua diqualificati operatori del settore.
Valutare e definire tecnologie, metodologie e protocolli standard nel campo della Telemedicina e della sanità elettronica.
Promuovere, diffondere e sviluppare nel Paese la cultura della Telemedicina in generale ed, in particolare: della teleassistenza domiciliare, del telemonitoraggio medicale, del teleconsulto, della teledidattica, della telediagnosi e della videosorveglianza intelligente dei pazienti, specie quelli più fragili (anziani, disabili, persone sole, malati cronici ecc.), collaborando anche con associazioni ed organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti dei malati, degli anziani e dei disabili.
Promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie nel governo clinico dei bisogni di salute della popolazione, nella qualità delle cure erogate e nell’appropiatezza prescrittiva, contribuendo così ad una maggiore efficienza del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e ad una maggiore efficacia delle cure erogate, migliorando in tal modo la qualità di vita dei Cittadini.
Svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli Associati e dei cultori della Telemedicina e della sanità elettronica con programmi annuali di attività formativa di Educazione Continua in Medicina (ECM).
Collaborare, nel perseguire le proprie finalità statutarie, con Enti, Ministeri, Istituzioni ed altre Organizzazioni, italiane e straniere, pubbliche e private purché ufficialmente riconosciute.
Collaborare con il Ministero della Salute, l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR), la Federazione Italiana delle Società Medico-scientifiche (FISM), l'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ed altre Istituzioni Sanitarie pubbliche e private, purché ufficialmente riconosciute, per elaborare e definire linee guida medico-scientifiche e protocolli standard tecnologici utili alle applicazioni dei servizi di Telemedicina e di sanità elettronica.
Promuovere studi clinici, sperimentazioni e ricerche scientifiche finalizzate a rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici, con imprese e con strutture sanitarie, sia pubbliche sia private, italiane ed estere, allo scopo di elaborare progettualità che implementino applicazioni relative alla Telemedicina ed alla sanità elettronica.
Facilitare l’accesso, l’erogazione e la fruizione dei servizi sanitari anche a pazienti residenti in zone disagiate o isolate, lontane dai centri di cura.
3) L’Associazione persegue le proprie finalità in ambito nazionale ed internazionale.
Art. 3 – Attività
1. L'Associazione non prevede attività commerciale, imprenditoriale o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua (ECM), formazione a distanza (FAD) ed e-learning.
2. L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini sociali, intende promuovere le seguenti attività:
Organizzare manifestazioni, convegni e congressi sia direttamente sia attraverso altri enti, organizzazioni e società.
Promuovere collaborazioni con persone giuridiche, enti e fondazioni finalizzate alla gestione delle attività che rivestano oggetto sociale dell’Associazione e, in particolare, delle manifestazioni organizzate dalla Società.
Collaborare con Enti, Ministeri, Istituzioni ed Organizzazioni, sia pubbliche sia private, nazionali ed estere, purché ufficialmente riconosciute, aventi analoghe finalità statutarie.
Organizzare, direttamente o attraverso altre organizzazioni, società ed enti, la pubblicazione e la distribuzione di documenti e testi inerenti agli studi ed ai convegni di cui la Società si farà promotrice e/o organizzatrice.
Formulare progettualità finalizzate alla diffusione e allo sviluppo della Telemedicina e della sanità elettronica e di tutti i potenziali servizi ad esse collegati.
Svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione continua per tutto quanto concerne le tecniche, le applicazioni e le procedure necessarie alla pratica della Telemedicina, della sanità elettronica e di ogni servizio ad esse potenzialmente collegato.
Realizzare, anche in collaborazione con altre società e organismi scientifici, con imprese e con strutture sanitarie, sia pubbliche sia private, italiane ed estere, sperimentazioni e modelli applicativi che si avvalgano delle innovazioni tecnologiche attraverso la pratica di tutti i potenziali servizi collegati alla Telemedicina ed alla sanità elettronica.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie e con fini meramente strumentali, l’Associazione potrà collaborare con persone giuridiche o costituire organizzazioni, enti, società e fondazioni con attività anche indirettamente analoghe alla propria, oppure assumere partecipazioni ed interessenze nelle medesime. E’ fatto comunque divieto di esercitare attività commerciali, imprenditoriali o di partecipare ad esse, fatte salve quelle necessarie per lo svolgimento di attività di formazione continua ed aggiornamento professionale, per le attività rivolte alle applicazioni di Telemedicina e di sanità elettronica e per l’organizzazione di eventi comunicazionali mirati alla diffusione della Telemedicina e della sanità elettronica.
4. Le attività sociali potranno essere finanziate solo attraverso i contributi degli Associati, di Enti pubblici e di persone fisiche o giuridiche private, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto d’interesse con il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale anche se forniti attraverso soggetti collegati.
5. Le attività di Educazione Continua in Medicina (ECM), di formazione permanente ed aggiornamento professionale per l’acquisizione delle tecniche relative alla pratica della Telemedicina, della sanità elettronica e delle applicazioni ad esse collegate, potranno essere finanziate attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli Associati, di Enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche, delle industrie produttrici di dispositivi medici e tecnologici, degli operatori di telecomunicazioni o di società operanti nel campo della Telemedicina, dell’Information & Communication Technology (ICT), dell’informatica sanitaria e della sanità elettronica, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
6. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di attività ad esse strettamente connesse.
Art. 4 – Soci
1. L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividano lo spirito e gli ideali ed operino concretamente per la loro realizzazione.
2. Possono far parte dell’Associazione senza alcuna limitazione, né in relazione al luogo di lavoro, né in relazione alla persona, gli studiosi italiani o stranieri, gli esperti ed i cultori della Telemedicina e della sanità elettronica e delle materie ad esse collegate che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, per il tramite di due Soci presentatori, allegando un breve curriculum scientifico e professionale; l’accettazione di nuovi Soci compete al Consiglio Direttivo previo, di norma, parere favorevole dei Soci presentatori.
3. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
Soci con diritto di voto:
Soci fondatori
Soci ordinari
Soci onorari
Soci senza diritto di voto:
Soci corrispondenti
Soci aderenti
Soci sostenitori
Soci benemeriti.
4. Le persone giuridiche, gli enti e le altre istituzioni partecipano per mezzo del proprio legale rappresentante o di persona dallo stesso delegata.
5. La temporaneità della partecipazione alla vita associativa è rigorosamente esclusa per tutte le categorie di Soci, tranne che per i Soci sostenitori e benemeriti e fermo restando, in ogni caso e per tutte le categorie, il diritto di recesso.
Art. 5 – Criteri di ammissione e di esclusione dei Soci con diritto di voto
1. Sono Soci con diritto di voto nell’Assemblea Generale ed Elettiva, i laureati in Medicina e Chirurgia che, oltre a condividere le finalità statutarie dell’Associazione, versano le quote associative annuali, se dovute.
2. L’entità, i termini e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono determinate dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.
3. I Soci con diritto di voto nell’Assemblea Generale ed Elettiva si dividono in:
Soci fondatori
Soci ordinari
Soci onorari.
4. I Soci fondatori sono le persone fisiche che hanno sottoscritto l’Atto Pubblico di costituzione della Società; essi non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. I Soci fondatori, in quanto componenti di diritto del Consiglio Direttivo, non possono candidarsi ed essere eletti al Collegio dei Revisori né a quello dei Probiviri.
5. I Soci ordinari sono gli studiosi, gli esperti ed i cultori della Telemedicina, della sanità elettronica e delle materie ad esse collegate che hanno presentato richiesta scritta d’iscrizione alla Società tramite il Consiglio Direttivo; quest’ultimo delibera la loro ammissione, dopo aver esaminato il curriculum inviato ed acquisito, di norma, il parere favorevole dei due Soci presentatori. I Soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale nella misura deliberata dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci ordinari acquisiscono il diritto al voto l’anno successivo all’iscrizione alla Società e possono candidarsi ed essere eletti negli Organi Elettivi dell’Associazione solo dopo due anni consecutivi d’iscrizione alla Società.
6. I Soci onorari sono coloro i quali sono stati Past President della Società. Sono inoltre Soci onorari, nominati per acclamazione dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, i medici italiani o stranieri, che si siano particolarmente distinti nel campo della Telemedicina, della sanità elettronica e delle materie ad esse collegate. I Soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annuale; essi godono di elettorato attivo e passivo dal momento della loro nomina.
7. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare, senza alcuna riserva, lo Statuto sociale vigente al momento della richiesta d’iscrizione.
8. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo il quale, sentito di norma il parere dei due Soci presentatori ed esaminato il curriculum dell’aspirante Socio, delibera l’accettazione ovvero il diniego all’ammissione tra gli Associati.
9. Alla delibera di accettazione dell’aspirante Socio, purché abbia effettuato il versamento della quota associativa annuale dovuta, fa seguito l'iscrizione nel Registro dei Soci.
10. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti quei Soci che da oltre 2 (due) anni consecutivi non abbiano provveduto al versamento delle quote associative.
11. I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
per decesso
per dimissioni
per morosità
per esclusione.
12. Il Consiglio Direttivo con giudizio motivato, di norma, dopo aver sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può dichiarare decaduti quegli Associati che si siano resi inadempienti agli obblighi loro derivanti dall’appartenenza all’Associazione. Il Segretario Generale ne darà comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, contemporaneamente al Socio ed al Presidente del Collegio dei Probiviri, affinché questi abbia tutte le informazioni necessarie all’esame di un eventuale ricorso da parte del Socio.
13. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del Codice Civile, contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
14. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.
15. Il Collegio dei Probiviri potrà proporre al Consiglio Direttivo apposito Regolamento disciplinare dell’Associazione da far approvare dall’Assemblea Generale.
Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci con diritto di voto
1. I Soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa. La quota associativa è annuale, non ha carattere patrimoniale ed è stabilita dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.
2. I Soci fondatori ed i Soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa.
3. La quota associativa è a fondo perduto, non è trasferibile, non è restituibile in caso di dimissioni, di decesso o di perdita della qualità di Socio, non è frazionabile e non è soggetta a rivalutazione.
4. Ogni Socio con diritto di voto, in regola con il versamento del contributo associativo, se dovuto, e non colpito da provvedimento disciplinare, ha diritto a:
Partecipare alle Assemblee Generali e a conoscere i programmi con i quali la Società intenda attuare le proprie finalità statutarie
Partecipare alle attività promosse dalla Società e, in particolare, al Congresso Nazionale
Partecipare alla vita sociale e ad usufruire di tutti i servizi forniti dalla Società
Far parte e coordinare Commissioni, Gruppi di Studio e Tavoli di Lavoro istituiti dalla Società su delibera del Consiglio Direttivo
Partecipare all’Assemblea Elettiva e a votare, dopo un anno d’appartenenza all’Associazione, i candidati alle cariche di Componente il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e quello dei Probiviri
Candidarsi e ad essere eleggibile nell’Assemblea Elettiva, dopo due anni consecutivi d’appartenenza all’Associazione, alle cariche di Componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o di quello dei Probiviri
Dare le dimissioni in qualsiasi momento.
5. Ogni Socio con diritto di voto all’Assemblea Generale ed Elettiva è obbligato a:
Osservare le norme del presente Statuto nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione e di controllo della Società
Versare, se dovuta, la quota associativa definitivamente deliberata dall'Assemblea Generale
Svolgere le attività preventivamente concordate
Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
6. Tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative, se dovute, e non colpiti da provvedimento disciplinare, hanno diritto all’elettorato attivo, per il rinnovo delle cariche sociali, dopo un anno d’iscrizione alla Società e, passivo, dopo due anni consecutivi d’appartenenza alla medesima.
7. L’anno sociale coincide con l’anno solare ed è indipendente dalla data d’iscrizione nel Registro dei Soci.
Art. 7 – Criteri di ammissione e di esclusione dei Soci senza diritto di voto
1. Il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di Soci senza diritto di voto nell’Assemblea Generale ed Elettiva.
2. I Soci senza diritto di voto nell’Assemblea Generale ed Elettiva si dividono in:
Soci corrispondenti
Soci aderenti
Soci sostenitori
Soci benemeriti.
3. I Soci corrispondenti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra gli studiosi, gli esperti ed i cultori stranieri della Telemedicina, della sanità elettronica e delle materie ad esse collegate che ne facciano richiesta scritta e che, con la loro attività, risultino particolarmente vicini ai fini statutari dell’Associazione; i Soci corrispondenti sono esentati dal versamento della quota associativa.
4. I Soci aderenti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra gli studiosi, gli esperti ed i cultori della Telemedicina, della sanità elettronica e delle materie ad esse collegate, non laureati in Medicina e Chirurgia, che aderiscono all’Associazione condividendone le finalità statutarie e versando una quota associativa ridotta rispetto ai Soci ordinari.
5. I Soci sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono concretamente al sostegno delle attività dell’Associazione con il versamento di contributi o con il finanziamento di attività utili alla realizzazione degli scopi sociali dell’Associazione in misura non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo stesso.
6. I Soci benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono concretamente, ed in maniera rilevante, al sostegno delle attività dell’Associazione con il versamento di contributi o con il finanziamento di attività utili alla realizzazione degli scopi sociali dell’Associazione in misura non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo stesso.
Art. 8 – Diritti e doveri dei Soci senza diritto di voto
1. Ogni Socio senza diritto di voto all’Assemblea Generale ed Elettiva ha diritto a:
Partecipare, a titolo consultivo od informativo, alle Assemblee Generali ordinarie e a conoscere i programmi con i quali la Società intenda attuare le proprie finalità statutarie.
Partecipare alle attività promosse dalla Società e, in particolare, al Congresso Nazionale
Partecipare alla vita sociale e ad usufruire dei servizi forniti dalla Società secondo quanto stabilito dal Regolamento interno
Far parte di Commissioni, Gruppi di Studio, Tavoli di Lavoro istituiti dalla Società su delibera del Consiglio Direttivo ad esclusione dei Soci sostenitori e benemeriti
Dare le dimissioni in qualsiasi momento.
2. Ogni Socio senza diritto di voto è obbligato a:
Osservare le norme del presente Statuto nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione e di controllo della Società
Versare, se dovuta, la quota associativa definitivamente deliberata dall'Assemblea Generale
Svolgere le attività preventivamente concordate
Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
Art. 9 - Commissioni, Gruppi di Studio e Tavoli di Lavoro
1. Ai fini di una migliore analisi scientifica, tecnica e culturale di particolari tematiche riguardanti la Telemedicina, la sanità elettronica e le materie ad esse collegate, la Società può formalizzare apposite Commissioni, organizzare Gruppi di Studio od istituire Tavoli di Lavoro. Tali organismi potranno coordinare per conto della Società, ed in regime di totale trasparenza anche per conto di terzi, studi clinici, sperimentazioni e ricerche scientifiche finalizzate ai servizi collegati alla Telemedicina e alla sanità elettronica.
2. Delle Commissioni, Gruppi di Studio e Tavoli di Lavoro possono far parte, su proposta del Segretario Generale e delibera del Consiglio Direttivo, sia i Soci con diritto di voto sia quelli senza, ad esclusione dei Soci sostenitori e benemeriti. In ogni caso la Commissione, il Gruppo di Studio od il Tavolo di Lavoro sarà presieduto da un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci con diritto di voto. Il Coordinatore, non necessariamente scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo, non potrà rimanere in carica oltre la durata del proprio mandato o della durata in carica del Consiglio Direttivo che l’ha nominato.
3. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Generale, predispone apposito Regolamento interno che ne disciplini il funzionamento.
Art. 10 – Patrimonio e mezzi finanziari
1. Il patrimonio della Società è costituito da:
Beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione ed in esso risultanti
Avanzi di gestione
Fondo di riserva
Oblazioni volontarie e donazioni
Qualunque altra entrata che provenga alla Società al fine di essere impiegata per il raggiungimento degli scopi sociali, con l'esclusione di quei finanziamenti che configurino conflitto d’interesse con il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati
Contributi dei Soci
Altri proventi derivanti dall'attività.
2. Il patrimonio della Società potrà essere incrementato con:
Acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Società a titolo d’incremento del patrimonio
Lasciti e donazioni con destinazione vincolata
Sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi sociali
Acquisto preferibilmente di:
titoli emessi o garantiti dallo Stato
cartelle emesse da Istituti di Credito
certificati di deposito a risparmio, buoni bancari e buoni fruttiferi postali
valori mobiliari italiani ed esteri garantiti alla base.
3. E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio della Società.
4. La Società persegue le proprie finalità statutarie mediante l’utilizzo di:
Quote associative
Rendite patrimoniali
Contributi di persone fisiche o di persone giuridiche sia pubbliche sia private
Proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio
Attività marginali di carattere commerciale e manifestazioni
Finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
5. È previsto il finanziamento delle attività sociali solamente attraverso i contributi degli Associati e/o di Enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto d’interesse con il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati. E’ previsto, altresì, il finanziamento delle attività di Educazione Continua in Medicina (ECM), di formazione permanente e di aggiornamento professionale per l’acquisizione delle tecniche relative alla pratica della Telemedicina, della sanità elettronica e delle applicazioni ad esse collegate che potranno essere finanziate attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli Associati, di Enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche, delle industrie produttrici di dispositivi medici e tecnologici, degli operatori di telecomunicazioni o di società operanti nel campo della Telemedicina, dell’Information & Communication Technology (ICT), dell’informatica sanitaria e della sanità elettronica, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
6. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla relativa utilizzazione in armonia con le finalità statutarie della Società.
7. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere utilizzati per il ripiano di eventuali perdite delle gestioni precedenti, ovvero reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.
8. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
9. Addivenendosi per qualunque causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea che ne delibererà lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti fra i Soci fondatori, determinandone i poteri e le mansioni. La Società dovrà devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe.
Art. 11 – Rendiconto economico
1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Segretario Generale predispone lo schema di conto consuntivo che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno per essere definitivamente ratificato dall’Assemblea Generale dei Soci entro il 31 dicembre del medesimo anno.
3. Lo schema di conto consuntivo, approvato dal Consiglio Direttivo, deve essere trasmesso, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale che dovrà ratificarlo, al Collegio dei Revisori affinché controlli la gestione economica e finanziaria della Società e prepari la relazione scritta per l'Assemblea Generale dei Soci alla quale spetta l'approvazione definitiva. Il conto consuntivo deve rimanere depositato presso la sede legale della Società nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea Generale a disposizione di tutti i Soci per consultazione. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.
Art. 12 – Organi Collegiali
1. Gli Organi Collegiali della Società sono:
L’Assemblea Generale
Il Consiglio Direttivo
L’Ufficio di Presidenza
Il Presidente Nazionale
Il Segretario Generale
Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Probiviri.
2. Le modalità di funzionamento, attribuzioni e compiti degli Organi Collegiali, in armonia con i principi enunciati negli articoli dal 13 al 23 del presente Statuto, saranno stabilite con apposito Regolamento interno predisposto dal Segretario Generale, deliberato dal Consiglio Direttivo e definitivamente approvato dall’Assemblea Generale.
Art. 13 – L’Assemblea Generale
1. L’Assemblea Generale rappresenta l’universalità dei Soci ed è l’organo deliberante sovrano dell’Associazione. Essa è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative, se dovute, e non colpiti da provvedimenti disciplinari. I Soci senza diritto di voto possono partecipare ai lavori dell’Assemblea Generale a solo titolo consultivo od informativo.
2. L’Assemblea Generale è convocata dal Segretario Generale dell’Associazione, in seduta ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico della Società. L’Assemblea Generale è convocata, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente Nazionale, dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei Soci con diritto di voto. La convocazione è fatta dal Segretario Generale, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera, fax, messaggio di posta elettronica o mediante pubblicazione sugli organi d’informazione dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, in prima ed in seconda convocazione, e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. In prima convocazione l’Assemblea Generale è valida se è presente la maggioranza (metà più uno) dei Soci con diritto di voto, in seconda convocazione l’Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti purché superiore di almeno un’unità ai componenti il Consiglio Direttivo.
4. L’Assemblea Generale in prima ed in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei Soci con diritto di voto presenti.
5. Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità a tutti i Soci mediante pubblicazione sugli organi d’informazione dell’Associazione.
6. Ogni Socio con diritto di voto ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. La votazione avviene in modo palese per alzata di mano.
7. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente Nazionale dell’Associazione che è coadiuvato nelle mansioni dal Segretario Generale e da due Scrutatori eletti dai Soci con diritto di voto presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il Segretario Generale dovrà coadiuvare il Presidente Nazionale nella gestione dell’Assemblea Generale e redigere il verbale della seduta. Gli Scrutatori coadiuvano il Segretario Generale nelle votazioni palesi.
8. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale dell’Associazione ed approvato dall’Assemblea Generale a maggioranza dei Soci con diritto di voto presenti.
9. L’Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
Nominare per acclamazione i Soci onorari proposti dal Consiglio Direttivo
Approvare il rendiconto economico della Società
Deliberare gli indirizzi d’impiego del patrimonio della Società
Deliberare sulle dismissioni e sull’utilizzo del patrimonio della Società
Approvare l’importo annuale delle quote associative
Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività della Società
Approvare la relazione, predisposta dal Consiglio Direttivo, sulle attività societarie svolte nell’anno precedente
Approvare il programma, predisposto dal Consiglio Direttivo, sulle attività da realizzare nell’anno successivo
Approvare i verbali delle proprie sedute
Approvare i Regolamenti interni alla Società ed ogni altro documento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua approvazione
Deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.
10. L’Assemblea Elettiva ha i seguenti compiti:
Eleggere i componenti di nomina elettiva del Consiglio Direttivo
Eleggere i componenti il Collegio dei Revisori
Eleggere i componenti il Collegio dei Probiviri.
11. L’Assemblea Elettiva è costituita da tutti i Soci con diritto di voto in regola con il versamento delle quote associative, se dovute, e non colpiti da provvedimenti disciplinari. I Soci ordinari acquisiscono il diritto al voto dopo un anno d’iscrizione all’Associazione e sono eleggibili agli Organi Elettivi della Società, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 del presente articolo, solo dopo due anni consecutivi d'appartenenza alla stessa. I Soci fondatori godono del solo elettorato attivo, mentre i Soci onorari godono di elettorato attivo e passivo dal momento della loro nomina. L’Assemblea Elettiva è convocata dal Segretario Generale dell’Associazione entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza o dalla decadenza degli Organi Elettivi della Società, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto in base ad apposito Regolamento elettorale, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Generale, che ne fissa le modalità. Ai Soci senza diritto di voto non è assolutamente consentito accedere ai luoghi dove si svolge l’Assemblea Elettiva.
12. L’Assemblea Generale è convocata dal Segretario Generale dell’Associazione, in seduta straordinaria, secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea Elettiva ed è costituita da tutti i Soci con diritto di voto in regola con il versamento delle quote associative, se dovute, e non colpiti da provvedimenti disciplinari. L’Assemblea Generale straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto sociale e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. Ai Soci senza diritto di voto non è assolutamente consentito partecipare ai lavori dell’Assemblea Generale straordinaria.
13. In prima convocazione l’Assemblea Generale straordinaria è valida se sono presenti i tre quarti (3/4) dei Soci con diritto di voto, in seconda convocazione l’Assemblea Generale straordinaria è valida qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti purché superiore al doppio dei componenti il Consiglio Direttivo; in prima ed in seconda convocazione l’Assemblea Generale straordinaria delibera le modifiche allo Statuto sociale con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei Soci con diritto di voto presenti (maggioranza qualificata).
14. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci con diritto di voto presenti, come previsto dall’articolo 21, ultimo comma, del Codice Civile.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo Organizzativo ed Esecutivo dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da:
Componenti di diritto: i Soci fondatori della Società sottoscrittori dell’Atto Pubblico di costituzione
Componenti elettivi: i Soci ordinari ed onorari eletti dall’Assemblea Elettiva in numero proporzionale agli iscritti all’Associazione secondo modalità stabilite da apposito Regolamento interno.
3. Ai Consiglieri dell’Associazione si applica l’articolo 2382 del Codice Civile.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, i componenti di nomina elettiva di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, restano in carica per due anni che decorrono dalla data di insediamento dell’Organo; essi possono essere rieletti senza interruzione tra un mandato ed il successivo. Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo, deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione dello stesso mediante convocazione dell’Assemblea Elettiva e conseguente elezione dei componenti il nuovo Organo di amministrazione della Società.
5. Il Consiglio Direttivo s’insedia su convocazione del Presidente uscente; in caso d’inerzia dello stesso vi provvede il Presidente del Collegio dei Revisori uscente.
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità statutarie della Società ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo, sono chiamati a sostituirli coloro che nell’ultima elezione hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto alla carica di Consigliere; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione dei Consiglieri mancanti con una nuova elezione da parte dell’Assemblea Elettiva.
8. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
9. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti l’Organo di amministrazione della Società comportano, in ogni caso, la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Generale in qualsiasi momento con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei Soci con diritto di voto presenti.
11. Ai Consiglieri non spetta alcuna retribuzione; essi svolgono la propria attività a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento dell’incarico e debitamente documentate.
Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Compete al Consiglio Direttivo:
Eleggere i tre componenti l’Ufficio di Presidenza della Società che siano espressione, ciascuno, delle tre principali rappresentanze mediche dell’Associazione: Medici di Medicina Generale, Dirigenti Medici Ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale e Docenti Universitari
Nominare, su proposta dei Soci fondatori, il Segretario Generale dell’Associazione
Approvare la proposta di dotazione organica predisposta dal Segretario Generale
Approvare la proposta di struttura organizzativa predisposta dal Segretario Generale
Predisporre tutti gli atti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale
Sottoporre all’Assemblea Generale gli indirizzi e le proposte afferenti alla gestione dell’Associazione
Esaminare il rendiconto economico, nonché il documento di programmazione economico-finanziaria se la sua redazione è stata ritenuta necessaria
Approvare lo schema di conto consuntivo predisposto dal Segretario Generale
Elaborare il programma annuale delle attività da realizzare
Predisporre la determinazione delle quote associative annuali da versare da parte delle diverse categorie di Soci: aderenti, ordinari, sostenitori e benemeriti
Nominare i Soci corrispondenti
Nominare i Soci sostenitori
Nominare i Soci benemeriti
Proporre all’Assemblea Generale la nomina dei Soci onorari
Vagliare le richieste d’iscrizione all’Associazione da parte degli aspiranti Soci ordinari ed aderenti
Approvare la sottoscrizione di accordi, convenzioni ed ogni altra obbligazione che comporti esposizione o impegno economico-patrimoniale dell’Associazione
Deliberare su ogni materia d’interesse dell’Associazione
2. Al fine di sviluppare e coordinare le attività dell’Associazione nei vari settori, il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni, Gruppi di Studio e Tavoli di Lavoro secondo modalità definite da apposito Regolamento interno, predisposto dal Segretario Generale ed approvato dal Consiglio Direttivo stesso, in armonia con i principi enunciati all’articolo 9 del presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Generale, nomina i componenti le Commissioni, i Gruppi di Studio ed i Tavoli di Lavoro, tra i Soci con e senza diritto di voto, ad esclusione dei Soci sostenitori e benemeriti; tali componenti rimangono in carica fino al compimento del proprio mandato che non può superare, in alcun caso, la durata in carica dello stesso Consiglio Direttivo che li ha nominati. In ogni caso la Commissione, il Gruppo di Studio od il Tavolo di Lavoro sarà presieduto da un Coordinatore, non necessariamente scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo, nominato dal medesimo esclusivamente tra i Soci con diritto di voto in quanto rappresentante formale della Società.
Art. 16 – Adunanze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico predisposto dal Segretario Generale nonché del documento di programmazione economico-finanziaria, se la sua elaborazione è stata dallo stesso ritenuta necessaria; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda l’iniziativa del Presidente Nazionale, del Segretario Generale o, tramite richiesta scritta e motivata, di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. La richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Segretario Generale che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono programmate, di norma, trimestre per trimestre ed il loro calendario deve essere comunicato a tutti i componenti il Consiglio stesso.
3. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono indette con invito scritto, firmato dal Segretario Generale e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi, al domicilio degli interessati, per posta prioritaria, fax o posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima delle sedute ordinarie e, tramite telegramma ed almeno 3 (tre) giorni prima, per quelle straordinarie.
4. La comunicazione della convocazione del Consiglio Direttivo può essere costituita da lettera, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica trasmessa agli indirizzi comunicati dai componenti il Consiglio Direttivo al momento dell’assunzione dell’incarico, ovvero a seguito di successive variazioni.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Di norma i Consiglieri decadono dalla carica qualora non abbiano partecipato, senza giusta causa, nel corso di un anno, almeno al 50% delle riunioni del Consiglio Direttivo e sono sostituiti dai primi dei non eletti.
7. In caso di urgenza, su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per mezzo di videoconferenza e/o teleconferenza, purché il Segretario Generale sia in grado di accertare l’identità dei partecipanti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare i risultati delle votazioni, di garantire agli intervenuti di partecipare alla discussione e di votare sugli argomenti posti all’ordine del giorno in tempo reale; in questo caso il Consiglio Direttivo si considererà tenuto nel luogo ove saranno contemporaneamente presenti il Presidente Nazionale, il Segretario Generale o, in caso di assenza di uno di essi, il soggetto verbalizzante.
9. Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare ai propri lavori, con parere consultivo od informativo e senza diritto di voto, qualsiasi iscritto all’Associazione, i Consulenti esterni alla Società, i Direttori responsabili degli Organi d’informazione dell’Associazione ed ogni altro soggetto terzo ritenuto utile ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie.
Art. 17 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) degli intervenuti.
2. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche avvengono sempre a scrutinio segreto.
3. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.
4 Il Segretario Generale dell’Associazione provvede alla stesura del verbale dell’adunanza; in caso di assenza od impedimento del Segretario Generale tali operazioni sono affidate ad uno degli intervenuti designato dai presenti.
5. Il verbale dell’adunanza è firmato dal Segretario Generale e dal Presidente Nazionale dell’Associazione; quando qualcuno degli intervenuti si allontana dalla seduta ne è fatta menzione nel verbale stesso.
6. Nel caso in cui le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano per videoconferenza e/o teleconferenza, il verbale della seduta ne deve fare menzione.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all’amministrazione dell’Associazione; la deliberazione del Consiglio Direttivo determina i tempi ed i modi per l’espletamento del mandato, nonché le modalità con le quali il delegato dovrà informare il Consiglio Direttivo del proprio operato.
8. Si applicano in ogni caso i principi generali degli articoli 2381 e 2388 del Codice Civile.
Art. 18 – L’Ufficio di Presidenza
1. L’Ufficio di Presidenza della Società ha la rappresentanza morale, scientifica, tecnica e culturale dell’Associazione ed è composto dai tre componenti eletti dal Consiglio Direttivo secondo i criteri richiamati dal comma 1, lettera a) dell’articolo 15 del presente Statuto. Costoro, secondo il richiamato principio dell'uguale rappresentatività delle tre principali componenti mediche dell’Associazione, eleggono al loro interno ed a rotazione, un Presidente Nazionale e due Vice Presidenti Nazionali, di cui uno con funzioni di Vicario.
2. L’Ufficio di Presidenza ha il compito di indicare le linee di sviluppo strategico dell’Associazione e di stabilirne l’indirizzo tecnico-scientifico e culturale.
3. Dell’Ufficio di Presidenza fanno parte di diritto anche il Past President ed il Segretario Generale.
4. L’Ufficio di Presidenza ha il compito di decidere delibere urgenti che dovranno essere sottoposte alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
Art. 19 – Il Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale è nominato dai tre componenti l’Ufficio di Presidenza nella seduta d'insediamento tra i componenti l’Ufficio medesimo. Nella stessa seduta d’insediamento e con il richiamato criterio della rotazione della rappresentatività delle tre principali componenti mediche dell’Associazione, sono nominati anche i due Vice Presidenti Nazionali, di cui uno con funzioni di Vicario.
2. Il Presidente Nazionale è contemporaneamente Presidente del Consiglio Direttivo e Presidente dell’Assemblea Generale.
3. La seduta d’insediamento è presieduta dal componente più anziano di età.
4. Il Presidente Nazionale dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile in quanto assume il ruolo e le funzioni di Past President; terminato il mandato il Past President è nominato d'ufficio Socio onorario dell'Associazione.
5. Il Presidente Nazionale presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale, sottoscrive, congiuntamente con il Segretario Generale, gli atti di amministrazione e, in maniera anche disgiunta, la corrispondenza dell’Associazione.
Art. 20 – Compiti del Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale, collegialmente all’Ufficio di Presidenza, ha la rappresentanza morale, scientifica, tecnica e culturale dell’Associazione.
2. Sono compiti del Presidente Nazionale:
Presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo
Presiedere l’Assemblea Generale dei Soci
Sviluppare, collegialmente all’Ufficio di Presidenza, ogni attività finalizzata al conseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione
Sottoscrivere, congiuntamente al Segretario Generale, gli atti e la corrispondenza da cui possano derivare impegni economici ed obbligazioni patrimoniali per l’Associazione
Sottoscrivere la corrispondenza non attribuita dal Consiglio Direttivo alla competenza del Segretario Generale
Esercitare la necessaria sorveglianza sull’andamento morale, scientifico, tecnico e culturale dell’Associazione.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente Nazionale, ne assume le veci il Vice Presidente Nazionale Vicario ed in caso di ulteriore impedimento l’altro Vice Presidente Nazionale.
Art. 21 – Il Segretario Generale
1. Il Segretario Generale è nominato, con Atto Pubblico, dal Consiglio Direttivo su indicazione favorevole dei due terzi (2/3) dei suoi componenti di diritto.
2. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio ed è "Titolare dl trattamento" dei dati personali degli Iscritti all’Associazione.
3. Sono compiti del Segretario Generale:
Determinare, insieme all’Ufficio di Presidenza, l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale dei Soci
Convocare l’Assemblea Generale dei Soci
Redigere il verbale delle riunioni dell’Assemblea Generale dei Soci e sottoscriverle unitamente al Presidente Nazionale dell’Associazione
Determinare, insieme all’Ufficio di Presidenza, l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo
Convocare le adunanze del Consiglio Direttivo
Redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e sottoscriverle unitamente al Presidente Nazionale dell’Associazione
Curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
Sottoscrivere, congiuntamente al Presidente Nazionale, gli atti e la corrispondenza da cui possano derivare impegni economici ed obbligazioni patrimoniali per la Società
Sottoscrivere i contratti della Società relativamente alle utenze ed ai servizi ritenuti essenziali per il suo funzionamento
Assumere, nei casi d’urgenza ed ove non fosse possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo o dell’Ufficio di Presidenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Società. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento
Proporre al Consiglio Direttivo per la susseguente deliberazione di nomina, i componenti le Commissioni, i Gruppi di Studio ed i Tavoli di Lavoro istituiti dalla Società
Sovrintendere all’andamento gestionale ed economico della Società ed a curarne l’organizzazione e l’amministrazione
Adottare gli atti di gestione conseguenti alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo
Mantenere e custodire l’archivio dell’Associazione tra cui il Registro dei Soci, il Registro dei verbali e/o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, dell’Assemblea Generale, il protocollo e la corrispondenza, oltre ai libri contabili prescritti dalla Legge. Tali registri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza scritta; la richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente
Avere la responsabilità del funzionamento della Sede Sociale e degli uffici della Società
Garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal D.Lgs. 342/96 ed adempiere ad ogni prescrizione e norma di Legge in materia
Selezionare, formare e gestire il personale dipendente della Società, compresi eventuali collaboratori e consulenti esterni
Mantenere e conservare i beni mobili ed immobili della Società
Predisporre i regolamenti interni della Società da proporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione e la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea Generale
Gestire i rapporti con l’istituto di credito presso il quale sono depositati i fondi ed i titoli della Società
Verificare la congruità degli impegni di spesa assunti dal Consiglio Direttivo con le disponibilità di cassa della Società
Predisporre annualmente, potendosi avvalere anche della consulenza di un Professionista esterno all’Associazione, una relazione sull’andamento economico della Società compilando lo schema di conto consuntivo della medesima
Redigere, potendosi avvalere anche della consulenza di un Professionista esterno all’Associazione, il documento di programmazione economico-finanziaria della Società se ritenuto necessario
Coadiuvare il Collegio dei Revisori nelle operazioni di controllo attribuite alla competenza dei Revisori
Partecipare ai lavori del Collegio dei Probiviri e provvedere a verbalizzarne le sedute
Adempiere ad ogni obbligo previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) riguardante la Società.
4. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte da altra persona, indicata dai Soci fondatori e nominata con Atto Pubblico dal Consiglio Direttivo, anche all’esterno del Consiglio medesimo.
5. Al Segretario Generale possono essere attribuite altre competenze e mansioni stabilite dal Consiglio Direttivo.
6. Al Segretario Generale, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, la Società riconosce un’indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea Generale, compatibilmente con le disponibilità economiche dell’Associazione.
7. Il Segretario Generale può essere revocato dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento su proposta motivata dei due terzi (2/3) dei suoi componenti di diritto; tra i motivi della revoca assume particolare rilievo il venire meno del rapporto fiduciario da parte dei Soci fondatori della Società.
8. In caso di revoca i componenti di diritto del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dall’emanazione del provvedimento di revoca, dovranno procedere all’indicazione di un nuovo Segretario Generale il quale dovrà essere nominato tramite Atto Pubblico dal Consiglio Direttivo in carica.
Art. 22 – Il Collegio dei Revisori
1. L’Assemblea Elettiva, contemporaneamente ai componenti il Consiglio Direttivo, elegge, tra i Soci ordinari ed onorari, il Collegio dei Revisori composto da tre componenti effettivi ed un supplente.
2. I Revisori, nella seduta d’insediamento, eleggono tra di loro un Presidente del Collegio; essi durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili tra un mandato e l’altro.
3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità della Società; esso ha inoltre il compito di redigere l’apposita relazione da allegare al rendiconto economico dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.
4. Per l’assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’Associazione e svolgono il loro compito di controllo della Società secondo le norme del Codice Civile.
5. I componenti il Collegio dei Revisori partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, su invito del Segretario Generale dell’Associazione, con parere consultivo e senza diritto di voto.
6. Il Presidente del Collegio dei Revisori stabilisce le modalità di funzionamento dell’Organo di Controllo della Società, redigendo apposito regolamento.
Art. 23 – Il Collegio dei Probiviri
1. L’Assemblea Elettiva, contemporaneamente ai componenti il Consiglio Direttivo, elegge, tra i Soci ordinari ed onorari, il Collegio dei Probiviri composto da cinque elementi, di cui due con funzione di supplenti.
2. I Probiviri, nella seduta d'insediamento, eleggono tra di loro un Presidente e i due supplenti; essi durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili tra un mandato ed il successivo.
3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra singoli Soci e tra i Soci e gli Organi Collegiali dell’Associazione.
4. Al Collegio dei Probiviri spetta decidere sulle controversie relative alle cause di cessazione da Socio.
5. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono scritte e motivate.
6. Il Collegio dei Probiviri delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti; le decisioni del Collegio sono inappellabili.
7. Il Segretario Generale partecipa ai lavori del Collegio dei Probiviri e provvede a verbalizzarne le sedute.
8. I componenti il Collegio dei Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Segretario Generale dell’Associazione, con parere consultivo e senza diritto di voto.
9. Il Presidente del Collegio dei Probiviri stabilisce le modalità di funzionamento dell’Organo di Disciplina dell’Associazione redigendo apposito regolamento.
10. Il Collegio dei Probiviri, nella sua interezza, predispone apposito regolamento disciplinare.
Art. 24 – Organi Periferici
1. La "Società Italiana Telemedicina e sanità elettronica" comprende anche le Sezioni Provinciali, Regionali o Interregionali dell’Associazione. Le Sezioni periferiche dell’Associazione sono costituite dai Soci residenti od operanti nelle singole Province, Regioni od in gruppi di Regioni limitrofe.
2. Le Sezioni Provinciali, Regionali o Interregionali sono rette da un Consiglio Direttivo, costituito rispettivamente da 3 (tre), da 5 (cinque) e da 7 (sette) componenti, in relazione al numero dei Soci; il numero minimo degli iscritti per costituire una Sezione periferica deve essere almeno pari, rispettivamente, a 10 (dieci), 25 (venticinque) e 50 (cinquanta) iscritti. I Consiglieri delle Sezioni periferiche rimangono in carica per due anni e sono immediatamente rieleggibili.
3. È compito delle Sezioni Provinciali, Regionali o Interregionali promuovere, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Società, mediante convegni, corsi di aggiornamento ed ogni altra iniziativa ritenuta utile allo sviluppo dell'Associazione.
4. Per ogni altro aspetto relativo al funzionamento ed alla gestione degli Organi Periferici della Società, si rimanda ad apposito Regolamento interno, predisposto dal Segretario Generale, approvato dal Consiglio Direttivo e definitivamente ratificato dall’Assemblea Generale, che non è allegato al presente Statuto.
Art. 25 – Presentazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale e di scioglimento della Società
1. Le proposte di modifica allo Statuto sociale possono essere presentate all’Assemblea Generale straordinaria, appositamente indetta, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo (1/3) dei Soci con diritto di voto.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea Generale straordinaria con le presenze e le maggioranze di cui al comma 13 dell’articolo 13 del presente Statuto.
3. Lo scioglimento e la conseguente liquidazione della Società, possono essere proposti dal Consiglio Direttivo, ovvero da almeno due terzi (2/3) dei Soci con diritto di voto, e sottoposti alla deliberazione dell’Assemblea Generale straordinaria, appositamente indetta, con le presenze e le maggioranze di cui ai commi 13 e 14 dell’articolo 13 del presente Statuto.
4. Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
5. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci dell’Associazione.
Art. 26 – Norma finale
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto e nell’Atto Pubblico di costituzione della Società si osservano le norme previste dal Codice Civile, dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e da quanto previsto dal Ministero della Salute in tema di Società Medico-scientifiche.
Art. 27 - Norme transitorie
1. I Soci fondatori si impegnano ad indire la prima Assemblea Elettiva per l’elezione degli Organi Elettivi dell’Associazione entro e non oltre il 31 dicembre 2009.2. Fino a tale data i Soci fondatori, che svolgono il ruolo di componenti il Comitato Promotore dell’Associazione, assumono anche le funzioni e gli sono attribuiti i compiti propri del Consiglio Direttivo.